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Certificato di idoneita’ alla guida del ciclomotore



L’introduzione del Decreto del Ministro dei Trasporti n° 81 del 01/03/11 introduce un’ora aggiuntiva al corso e la prova pratica d’esame;  in pratica rende equivalente il percorso del CIGC al conseguimento della patente A.

Per quanto indicato nei Decreti n°81 del Ministro dei trasporti e nel Decreto 106 del 23/03/11 a firma congiunta Ministro Trasporti e Ministro Istruzione si indicano quali sono i  compiti delle Istituzioni scolastiche nel percorso per il conseguimento del C.I.G.C.

I corsi per il conseguimento del CIGC continuano a svolgersi, a richiesta degli studenti, presso le Istituzioni scolastiche; questa raccoglie le domande degli studenti e, verificato il loro numero, richiede l’attivazione di uno o più corsi.

Ogni  corso adesso ha la durata di 13 ore, secondo quanto indicato nei citati Decreti 81 e 106:
Al termine del corso a firma del dirigente Scolastico, o suo delegato, verrà rilasciata l’attestazione della frequenza al corso per la durata delle 13 ore previste.
In possesso di questa attestazione sarà possibile richiedere la partecipazione alla prova di controllo delle conoscenze.( ex esame teorico) Al superamento di questa verrà rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione un’abilitazione provvisoria per esercitarsi alla guida della validità di mesi sei.
Entro questo periodo, dedicato all’esercitarsi sul mezzo, gli studenti potranno richiedere di sostenere l’esame pratico con le modalità e le prove previste nel citato Decreto

Per le Istituzioni scolastiche esistono quindi due possibili strategie alternative:
1)    L’Istituzione scolastica raccoglie le domande d’esame, raccoglie le certificazioni mediche,  raccoglie tutte le ricevute e le attestazione di pagamento, procede all’inserimento dei dati, si reca agli Uffici della Motorizzazione per consegnare il cartaceo, richiede all’Ufficio del referente per  l’educazione stradale la prenotazione degli esami, e designa il docente tutor che dovrà accompagnare gli allievi presso la sede della Motorizzazione per effettuare la prova di controllo delle conoscenze. Al superamento di questa la Scuola comunque non ha i mezzi per assumersi alcuna opzione di esercitazione alla guida e perde ogni possibilità di coordinamento del successivo esame pratico presso la Motorizzazione che deve delegare, per necessità, ad altri.

2)    Al termine delle tredici ore di corso l’Istituzione scolastica rilascia agli studenti l’attestazione della frequenza del corso, invitando gli stessi a seguire percorsi autonomi per lo svolgimento della prova di controllo delle conoscenze, per le esercitazioni pratiche e per l’esame di pratica finale..

A conclusione si informa che quest’Ufficio si sta attivando per raggiungere una serie di accordi con le Associazioni di categoria degli Enti abilitati allo svolgimento delle prove di conoscenza ed esami pratici al fine di facilitare le operazioni successive allo svolgimento del corso.